L'Agente Immobiliare ha diritto ad una provvigione?
Si.
Il Codice Civile, dopo aver esplicitato nell’articolo 1754 che l’attività del mediatore consiste nel mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, all’articolo successivo chiarisce che il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l’affare è concluso per effetto del suo intervento.
In quale momento si configura il diritto dell'Agente Immobiliare alla provvigione?
Tutte le volte i cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, anche senza che l’intervento dell’Agente Immobiliare si sia manifestato in tutte le fasi delle trattative (Cass. n. 21559/2018).
La Corte di Cassazione ha altresì precisato che non costituiscono circostanze di per sé idonee ad interrompere il nesso di casualità il fatto che la conclusione dell’affare, sia esso vendita o locazione, sia avvenuta dopo la scadenza dell’incarico, che sia decorso un ampio intervallo di tempo tra la conclusione del contratto e le prime trattative, che si sia palesato il successivo interessamento anche di altri soggetti o il fatto che le parti abbiano sostituito altri a sé nella stipulazione conclusiva, purché vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto e sempre che la conclusione dell’affare sia collegabile al contratto determinato tra le parti originarie.

Ci sono dei casi in cui il diritto alla provvigione viene meno?
Si.
La Cassazione ha previsto una serie di ipotesi in cui il diritto alla provvigione dell’Agente Immobiliare viene meno, parzialmente o integralmente.
Così, chi ha svolto l’attività di mediazione quando ancora non possedeva la qualifica di mediatore professionale per mancanza di iscrizione nell’apposito albo è tenuto a restituire l’eventuale acconto percepito, non potendo invocare la sopravvenienza della suddetta qualifica nel corso del rapporto di mediazione, né l’unilateralità del compenso spettante al mediatore.
Sempre la Corte Suprema ha stabilito che non si configura alcun diritto alla provvigione quando la prima fase delle trattative, avviate con l’intervento dell’Agente Immobiliare, non abbia dato risultato positivo.
O ancora, allorché, il suo intervento è stato inutile e cioè quando le parti, inizialmente messe in relazione del mediatore, non concludono alcun affare, ovvero tramite autonome nuove iniziative concludono l’affare a condizioni diverse assolutamente non ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, tali da escludere l’utilità dell’originario intervento dell’Agente Immobiliare.
A quanto ammonta la provvigione?
Il codice civile non prevede assolutamente una percentuale.
La percentuale della provvigione quindi, viene stabilita liberamente tra le parti al momento del conferimento dell’incarico.
Se nessuna percentuale è stata concordata, si fa riferimento alle tabelle tenute dalla Camera di Commercio del territorio.
Si evidenzia che tali tabelle non hanno valenza obbligatoria, ma sono solo le medie delle provvigioni applicate nel territorio, la cui percentuale varia a seconda della zona ed il prezzo degli immobili.
Infine, in mancanza di tali tabelle, la percentuale è decisa dal giudice secondo equità (Cass. n. 13656/2012).

Avv. Antonio Tomaino
Patrocinante in Cassazione