
A cura di Avv. Michela Arosio
La Donazione è un atto che può riservare delle sorprese: quando e come utilizzarla, e come tutelarsi da possibili impugnazioni
La donazione, disciplinata dall’art.769 c.c., è un contratto con cui una persona, per spirito di liberalità, arricchisce un’altra, disponendo di un proprio diritto o assumendosi un’obbligazione. Per la sua validità è necessaria la forma scritta dell’atto pubblico, predisposto da un notaio, alla presenza di due testimoni.
Tali azioni giudiziarie possono essere proposte fino a 20 anni dopo la donazione oppure fino a 10 anni dopo la morte del donante. Va anche chiarito che i legittimari non possono rinunciare al proprio diritto di agire in giudizio fino a quando il donante è ancora in vita, neppure se dichiarano espressamente di accettare la donazione. Solo dopo la morte di questi potranno esprimere il loro assenso alla donazione precedentemente effettuata dal defunto.
"Le donazioni
di immobili
vengono
spesso fatte
con usufrutto
al donante"
INFO
STUDIO LEGALE
AROSIO DONI
Monza (MB)
