A cura dell' Ing. Alessandro Negrini
Quanto costa la Certificazione Energetica?
Come accade per tutti i servizi professionali specialistici, non esiste un tariffario minimo: molto dipende dalle caratteristiche dell'immobile, dalle problematiche incontrate in fase di sopralluogo e dalla procedura dettata dagli Enti locali (che sovente impongono costi fissi di registrazione e conservazione per le pratiche). In linea di principio, è sempre importante rivolgersi a figure professionali qualificate (e accreditate) in modo da evitare problemi che potrebbero venire alla luce solo all'ultimo, magari nel corso degli usuali controlli notarili e con notevoli perdite di tempo.

Il nuovo modello di APE in Lombardia
L'attuale modello di Attestato di Prestazione Energetica è stato approvato dalla Regione Lombardia a partire dal 2015[1] e permane a tutt'oggi con le seguenti caratteristiche:
- quattro livelli di classe A (A1, A2, A3, A4);
- informazioni sulla quantità di energia esportata;
- stima dei consumi energetici annui (in condizioni standard);
- dati di dettaglio sugli impianti esistenti (anno di installazione, potenza, codice-catasto ecc.);
- agli indicatori quantitativi (classe energetica e indice di prestazione globale) affiancata da alcuni indicatori qualitativi.
Il documento originale è firmato digitalmente dal certificatore, mentre l'attestato cartaceo deve sempre essere validato in originale e accompagnato dalla ricevuta del Catasto Energetico (CEER); se redatto prima del 28 gennaio 2016, deve essere inoltre accompagnato dalla dichiarazione di atto di notorietà in cui lo stesso certificatore garantisce che la copia cartacea sia conforme al file depositato presso il CEER.
[1] DGR X/3868 e relativo DDUO n. 6480 del 30 luglio 2015. Lo stesso modello permane con il DDUO 176/17 del 12 gennaio 2017 e con il DDUO 2456/17 del 8 marzo 2017 ed è relativo agli attestati con data di registrazione successiva al 1° ottobre 2015
Come si evolve la normativa
Sempre a livello europeo, a partire da marzo 2020, ogni Stato Membro dell'UE ha l'obbligo di recepire e attuare la Direttiva EPBD III (Energy Performance of Buildings Directive) con l'obiettivo non solo di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, bensì di incentivare la ristrutturazione degli immobili esistenti (sempre entro la scadenza prefissata del 2050). La filosofia all'origine della Direttiva appare chiara: promuovere la trasformazione dell'edilizia passando da un mero criterio di efficienza tecnica ad un più ampio contesto di sostenibilità ambientale (decarbonizzazione) e di benessere abitativo.
A livello nazionale, il PNIEC (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima) ha recepito questi obiettivi, rilanciandoli talvolta su specifici focus ancor più ambiziosi. Si prevede l'istituzione di un Portale Nazionale dedicato alla prestazione energetica degli edifici destinato a divenire lo strumento preferenziale atto a favorire la conoscenza del parco immobiliare italiano (in termini di consistenza, consumi e prestazioni) anche al fine di stimolare l'esecuzione degli interventi di riqualificazione già citati.
[2] DGR X/3868 e relativo DDUO n. 6480 del 30 luglio 2015. Lo stesso modello permane con il DDUO 176/17 del 12 gennaio 2017 e con il DDUO 2456/17 del 8 marzo 2017 ed è relativo agli attestati con data di registrazione successiva al 1° ottobre 2015
